Privacy Policy Cookie Policy

Cari amici dell’Unione delle Camere Penali,

grazie innanzi tutto per questo momento di confronto nel pieno delle vostre giornate di protesta e astensione. Perché quando una categoria come quella degli avvocati penalisti, la cui professione attiene così strettamente alla tutela e all’esercizio di fondamentali diritti costituzionali da parte dei cittadini, giunge a così incisive manifestazioni di disagio, la politica non può far finta di niente.

Oggi qui si parla di giurisdizione ma io credo che, come legislatori, non possiamo esimerci dall’affrontare i diversi temi posti alla nostra attenzione da una visuale che inevitabilmente ci chiama in causa: quella, appunto, della legislazione.

Andando un po’ con l’accétta – e di questo mi scuso – sotto il profilo della legislazione i tre argomenti sui quali il titolo di questo incontro ci interpella sono indicativi di altrettante problematiche.

Per quanto riguarda le intercettazioni, con una buona dose di approssimazione credo che ci si trovi nel campo delle leggi potenzialmente equilibrate ma progressivamente deformate dalla prassi applicativa, con l’aggravante di una realtà resa più complessa e insidiosa dal diffondersi delle nuove tecnologie. Sulla carta, molte norme dei nostri codici che disciplinano le attività limitative delle libertà personali appaiono rigorose e ben congegnate. Il problema è che il costante allargamento delle maglie interpretative, il diffondersi di pessime pratiche annidate negli interstizi della legge, e la pressoché inesistente sanzione a fronte degli eccessi e degli abusi, ha reso questo fondamentale strumento di indagine qualcosa d’altro.

Il fatto che i vertici di importanti Procure della Repubblica, peraltro di orientamenti culturali diversi fra loro, abbiamo avvertito l’esigenza di diramare nei loro uffici apposite circolari di condotta è il sintono inequivocabile che un problema esiste. Se bastasse una bacchetta magica per trovare a livello normativo il perfetto punto di caduta tra esigenze di indagine che nessuno ha intenzione di comprimere, diritto all’informazione, diritto di difesa e tutela della riservatezza dei cittadini, non staremmo qui a parlarne ancora dopo anni e anzi decenni. Ma proprio la delicatezza e la complessità del tema induce ad auspicare che il problema non venga liquidato con una delega fondamentalmente in bianco e che il Parlamento sappia assumersi le proprie responsabilità. Da deleghe molto meno vaghe sono venuti fuori capitoli assurdi della famigerata legge Severino, evitiamo che la storia si ripeta.

Per quanto riguarda la prescrizione, si rischia di finire nel campo della “legge segnaletica”, che sconta da un lato la distanza tra realtà e rappresentazione, e dall’altro l’incapacità della politica di ribaltare la rappresentazione e confrontarsi con la realtà.

Io credo che bisogna innanzi tutto rifiutare la logica, ricorrente nel dibattito politico, per cui sulla prescrizione vi sia il fronte dei delinquenti che la vogliono breve e il fronte degli onesti che la vogliono lunga. A scanso equivoci, dico subito che a me personalmente la corruzione fa orrore e che quanti fanno politica onestamente e a mani nude sono per me le prime vittime di coloro che antepongono i propri interessi al bene comune. Vi sono peraltro anche ragioni molto poco garantiste per non volere che i processi durino in eterno: oltre ai diritti degli imputati, vi è il diritto delle vittime di avere giustizia in tempi ragionevoli e vi è il diritto della società a sapere se una persona è colpevole o innocente e nel primo caso ad adottare le necessarie contromisure.

Anche in questo caso non si tratta di un problema di facile soluzione, e rispetto al quale un ruolo non secondario è giocato dal tipo di organizzazione adottata negli uffici giudiziari: le best practices vanno individuate e valorizzate. In secondo luogo, un’analisi serena dei tempi e degli stadi in cui la prescrizione prevalentemente matura dovrebbe indurre da un lato a regolare fasi procedimentali oggi lasciate alla più totale discrezionalità tempistica da parte degli inquirenti, e dall’altro a meditare una depenalizzazione seria, incisiva, draconiana, che possa alleggerire il sistema penale da un flusso alluvionale di notizie di reato e contenere una domanda di giustizia oggi patologica. Quando parlo di depenalizzazione seria intendo da un lato evitare che per ogni reato cancellato ne vengano introdotti altri due per inseguire le mode del momento, e dall’altro risparmiarci autentiche schizofrenie per le quali ad esempio con una mano si introduce l’omicidio stradale e con l’altra si depenalizza la guida senza patente. So già che ora i rappresentanti della maggioranza mi opporranno raffinate sottigliezze per spiegare che non è così, ma nella sostanza è questo il segnale che è stato dato.

Altrettanto assurdo è a mio avviso anche solo pensare di agire sulla leva delle pene in funzione della prescrizione. Abbiamo già visto sulle riforme istituzionali quanto elevato sia il costo della disorganicità, della frammentazione degli interventi su quello che dovrebbe essere un corpo organico. Lo stesso, se non di più, vale per il diritto penale. A parte il fatto che l’entità delle pene si è già ampiamente rivelata uno strumento di efficacia prossima allo zero in termini di deterrenza, da che mondo è mondo è la prescrizione che si calcola in base alla pena e non il contrario. Il sistema delle pene è fatto di equilibri e proporzioni. Pensare di sezionarlo senza criteri organici, al solo fine di rideterminare alcuni tempi di prescrizione in base a specifiche pene edittali, può produrre autentiche schizofrenie.

Non credo nemmeno a soluzioni, prospettate nel dibattito pubblico, che facciano decorrere la prescrizione da momenti “mobili” come l’iscrizione della notizia di reato o l’iscrizione sul registro degli indagati, rendendo ancora più gravidi di implicazioni atti soggetti alla più assoluta discrezionalità degli inquirenti.

Personalmente, in ossequio ai princìpi di cui all’articolo 111 della Costituzione, ai diritti degli imputati, delle vittime e della stessa società, e anche in considerazione delle problematicità segnalate rispetto a reati gravi, come la corruzione, che spesso vengono scoperti molto tempo dopo rispetto a quando sono stati commessi, piuttosto che avventurarsi in estenuanti trattative su un anno di prescrizione in più o uno in meno, si possa ragionare su un cambio di prospettiva dalla prescrizione del reato alla ragionevole durata del processo. Ovviamente con tutte le norme di chiusura che impediscano il verificarsi degli opposti eccessi.

Infine, ed è un problema che mi sta particolarmente a cuore, veniamo al tema dell’interpretazione senza fine. Su questo terreno, prima di additare gli sconfinamenti della giurisdizione che pure certamente esistono, io credo che da parte dei legislatori sia necessaria una severa autocritica e sia urgente un ravvedimento operoso. Se infatti si pone mente al campionario delle leggi partorite negli ultimi anni, ci si rende conto di un progressivo decadimento in termini di qualità normativa, di puntualità, di tassatività. Da un lato ci si è lasciati andare a leggi-bandiera soggette alla più assoluta discrezionalità interpretativa; dall’altro si è pensato di poter rispondere agli allarmi e spesso alle mode del momento attraverso norme penali segnaletiche assai poco meditate, superflue e dunque inevitabilmente dannose.

Mi limito a qualche esempio recente. Pensiamo al reato di traffico di influenza in un Paese nel quale non è regolamentata l’attività di rappresentanza degli interessi legittimi, cosiddetta attività di lobbying: ricordo che ne parlammo a Trieste in un congresso delle Camere penali. Dio solo sa quanta fatica è costato pretendere almeno che fosse fissato il parametro del vantaggio patrimoniale, ma quella resta una norma che nulla ha aggiunto in termini di contrasto delle attività illecite, già perseguibili con altri strumenti penali che al limite avrebbero potuto essere raffinati, e molto ha aggiunto in termini di confusione ed evanescenza interpretativa.

Pensiamo alla già citata legge sull’omicidio stradale, che di fatto scardina uno dei fondamenti del nostro diritto penale e cioè la distinzione tra colpa e dolo.

Pensiamo alla scarsa considerazione della realtà dimostrata  in tempi recenti nel legiferare in materia di reati ambientali.

Uscendo un attimo dall’ambito penale pensiamo alla stepchild adoption: abbiamo sentito membri del governo, come l’amico Enrico Costa, intimare uno stop alle sentenze creative in materia subito dopo aver messo la fiducia su una legge le avalla e le incoraggia, come è facile evincere dal comma 20 del testo approvato.

Pensiamo all’aggravante di negazionismo, che oltre ad avere il peccato originale di essere di fatto un reato di opinione, accanto all’accadimento storico specifico della Shoah enumera categorie che più vaghe non si potrebbe, demandando all’autorità giudiziaria un’attività interpretativa vastissima che nessun magistrato aveva mai sollecitato. E vediamo ora cosa accadrà con il reato di depistaggio all’esame del Senato.

Vedete cari amici, e con questo concludo, si tratta solo di alcuni esempi – molti altri potrebbero essercene – indicativi di una tendenza a credere che con lo strumento penale si possano risolvere tutti i mali della società. E la legislazione prodotta sull’onda di tale erroneo convincimento sta distorcendo la natura stessa del diritto penale. E’ molto preoccupante che nel produrre nuove norme si tenga sempre meno conto del principio di tassatività. Se tutto è penale, alla fine nulla sarà penale. E se tutto è penale e nulla è penale, tra norme bandiera e reati segnaletici, tra leggi vaghe e potenzialità interpretative infinite, i diritti e le garanzie faranno la fine dei noti vasi di coccio. Ce la prenderemo con i magistrati, ma noi legislatori è con noi stessi e con le nostre responsabilità che dovremmo iniziare a fare i conti. Grazie.