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1. Alcune disposizioni appaiono lesive dell’autonomia degli Atenei (art. 33, comma 6 Costituzione) e pertanto di dubbia costituzionalità:

a) Potrebbe risultare incostituzionale l’intero disegno della governance, nelle norme in cui viene prospettato un Consiglio di amministrazione ove la presenza del corpo accademico non è garantita, e viene prospettato un Senato accademico dotato di mere funzioni consultive (per di più rese deboli e disorganiche dall’incompatibilità tra responsabile di struttura periferica e componente del Senato); si ritiene che le attribuzioni riconosciute dal D.D.L. al S.A. ne vanifichino le irrinunciabili competenze di organo di indirizzo strategico deputato a fissare le linee di sviluppo della didattica e della ricerca universitaria. Pertanto occorre aggiungere, in apertura (art. 2, comma 2 lett d), dopo le parole “attribuzione al senato accademico” la frase: “delle funzioni di indirizzo strategico”. Le stesse funzioni sono da togliere al CdA.

b) Potrebbe risultare incostituzionale l’art. 5 comma 3 (lett. e), nel momento in cui determina il limite massimo di incidenza delle spese per il personale non sul FFO (il che sarebbe legittimo, in quanto assegnato dal Ministero), ma sulle entrate complessive dell’Ateneo (il che invece comprime la possibilità di ricercare finanziamenti esterni e disporne nel modo ritenuto più opportuno).

c) Potrebbe risultare incostituzionale l’art. 9, commi 3-4, il quale, fissando rigide percentuali per il reclutamento, potrebbe altresì contrastare con il principio (art. 97) di buon andamento dell’amministrazione.

2. Venendo meno il rapporto stabile tra Facoltà e Senato tramite il Preside, e venendo meno i compiti decisionali del Senato sull’organico (salva la verifica del C.d.A. sul piano economico), si creano problemi di non facile soluzione (anche perché la lett. p dell’art. 2 comma 2 proibisce, addirittura, anche ai componenti del Senato, pur depotenziato, di “ricoprire altri incarichi accademici”). Ciò, oltre che irrazionale, rende farraginosa e complessa la gestione dell’organico. Si prospetta un’irragionevolezza funzionale nella programmazione dell’organico.

La soppressione delle Facoltà e dei corsi di laurea con la concentrazione dell’organizzazione esclusivamente sui dipartimenti è insensata. Delle due l’una: o il dipartimento è caratterizzato dal criterio dell’affinità scientifico – disciplinare, e allora non può assorbire le competenze della Facoltà e dei corsi di laurea, caratterizzati dalla presenza simultanea di tutti i SSD attraverso i quali lo studente procede e arriva alla laurea; oppure può contenere SSD non necessariamente affini e allora altro non è che una Facoltà.

3. L’abilitazione scientifica nazionale di primo livello (professore associato), non essendo a numero limitato, sarà probabilmente concessa a tutti i richiedenti che abbiano ottemperato alle condizioni formali (quantità di pubblicazioni) richieste per ottenerla (si pensi a ciò che capita oggi con riferimento alla conferma in ruolo di ricercatori a TIND). Si sottolinea la mancata indicazione di vie d’uscita per i ricercatori a tempo determinato che non abbiano conseguito tale abilitazione entro i sei anni (termine abbastanza breve).

Per quanto riguarda la copertura dei posti messi a bando dai singoli Atenei, il fatto che la commissione sia tutta interna ai medesimi comporterà, salvo casi molto rari, la prevalenza del candidato “interno”, cosa in sé non irragionevole, ma che a questo punto avrebbe dovuto richiedere un vaglio più severo in sede nazionale. 

Se si vuole sostituire il concorso nazionale con l’abilitazione nazionale, occorrerebbe renderla più seria limitandola al numero dei posti disponibili incrementato da una percentuale (poniamo, del 20%). In tal caso si potrebbe anche suggerire la chiamata diretta (superando la mistificazione del concorso locale, che in sostanza risulta una chiamata diretta mascherata).

4. E’ impropria una serie di norme di delegittimazione dei docenti: per esempio, sul fronte dell’autonomia, l’eliminazione del momento elettivo ai fini delle commissioni giudicatrici; inoltre, l’eliminazione del ruolo gestionale del senato accademico (ove è bensì garantita la presenza dei docenti – presenza non garantita nel C.d.A. – ma in cui la funzione diviene meramente consultiva); infine, la depressione del regime giuridico – economico del docente (si pensi all’introduzione di un ulteriore parametro di monte ore; si pensi all’eliminazione dello scatto di anzianità, che cesserebbe di essere “certo” e diverrebbe “condizionato”; tutto ciò si badi, nel contesto di una situazione retributiva progressivamente deteriorata rispetto al precedente aggancio alla magistratura; magistratura che invece il potere politico si guarda bene dal toccare sul piano economico).

Il passaggio dallo scatto di anzianità allo scatto di merito (si noti, ancora una volta, che i magistrati effettuano addirittura la progressione di carriera per “non demerito”) non ha carattere d’introduzione di premialità (rispetto al regime in atto) ma ha carattere sanzionatorio (per il non ottenimento della valutazione). Quanto alla premialità, tramite parte della retribuzione negoziata individualmente, o ci sono risorse oppure sembra più decoroso non parlarne.

Valutazione e meccanismi premiali – La valutazione prevede incentivi economici solo nell’ambito delle risorse del FFO. E’ pertanto arduo ipotizzare che senza un aumento delle risorse ad hoc tali incentivi premiali possano raggiungere quel 30% del FFO che il ministro aveva annunciato, e che rappresenta il livello ottimale di efficienza ed efficacia di un meccanismo premiale incentivante.

5. L’articolo 5. il quarto comma (lettera c) stabilisce che l’impegno, sia per i professori a tempo pieno sia per quelli a tempo definito, è quantificato in 1500 ore annue (con la sola differenziazione, tra tempo pieno e tempo definito, in termini di 350 e 250 ore per la didattica). Ma allora: se anche un professore a tempo definito ha il parametro delle 1500 ore, si dica chiaro che si vuole abolire il tempo definito.

6. Aumento della retribuzione iniziale dei ricercatori ottenuta riducendo fondi agli assegni di ricerca. Conseguenza: sottrazione di fondi per incentivare giovani alla ricerca a vantaggio di personale già in carriera.

7. Particolarmente grave è la disposizione che limita la chiamata diretta nei posti di professore associato ai soli ricercatori a tempo determinato che conseguano l’idoneità, con l’esclusione dei ricercatori di ruolo che pure conseguono l’idoneità. Limitazione per la quale non appare una sufficiente giustificazione la circostanza (art. 9, comma 1) che soltanto per i primi si prevede la provvista finanziaria globale sin dall’indizione del reclutamento. Sicché siamo transitati, per quanto attiene ai ricercatori di ruolo, dalla tendenza, nel recente passato, all’ope legis (perseguita, come sappiamo, anche attraverso proposte legislative presentate nelle precedenti legislature), alla presente proposta che prevede un loro totale accantonamento. Riteniamo che tale norma, che porterebbe il ricercatore TD ad assumere un’impropria posizione di rilievo rispetto al ricercatore TIND, sia superflua e, quindi, se ne chiede la cancellazione.

Per evitare, tuttavia, che nelle more delle procedure concorsuali (abilitazione e reclutamento) gli atenei perdano la collaborazione, se ritenuta valida, dei ricercatori a TD al termine del secondo contratto triennale, si propone una nuova norma che dia la possibilità agli atenei di mantenere in servizio i ricercatori TD in attesa che terminino le procedure concorsuali cui hanno preso parte.

8. Rimanendo inalterato l’onere finanziario a carico della finanza pubblica, i possibili aumenti retributivi per alcuni soggetti non possono che avvenire tramite corrispondenti peggioramenti retributivi per altri soggetti: da qui il passaggio dallo scatto biennale allo scatto triennale, l’eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera, la non attribuzione dello scatto stipendiale ai docenti la cui relazione triennale non sarà giudicata “idonea”. Conseguenze: i docenti e i ricercatori universitari sono discriminati in peggio rispetto a tutti gli altri pubblici impiegati. In sostanza, sarebbe disattesa per docenti e ricercatori universitari la normativa valida per tutto il pubblico impiego, che prevede inconfutabilmente scatti biennali e ricostruzione di carriera.

9. Art 6. La disciplina dei crediti riconoscibili parte bene, riducendoli a 12 al massimo, ma finisce male perché prevede eventuali deroghe, e ciò svaluta la disciplina che com’è stata finora applicata ha avuto risvolti scandalosi.

10. Un altro punto discutibile (ma probabilmente in Parlamento sarà modificato o eliminato) è l’imposizione di quote di docenti da assumere dall’esterno. Questo eccesso di dirigismo “moralizzatore” (al posto di incentivi ad assumere i migliori esterni o interni che siano) è eccessivo per quegli atenei che hanno allievi da promuovere al di fuori di logiche di “concorsopoli” o “parentopoli”.

(Osservazioni e proposte della “Unione Sindacale Professori Universitari di Ruolo” sul DDL 1905 presentate dal vicesegretario nazionale Prof. Paolo Stefano Marcato al Seminario del 12 Febbraio 2010 organizzato dalla Fondazione Magna Carta all’università di Bologna.)