28 Febbraio 2008  

Modificazioni del Regolamento del Senato della Repubblica

Redazione

Modificazioni del Regolamento del Senato della Repubblica       Articolo 1  

1. All’articolo 14 (Composizione dei Gruppi parlamentari), sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

 

“4. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di dieci senatori e che esso rappresenti un partito o movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni del Senato proprie liste di candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l ’elezione di senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

 

5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo, in difetto dei requisiti di cui al comma 4, qualora almeno dieci senatori appartenenti ad un gruppo, decidano, dopo almeno 18 mesi dall’inizio della legislatura, di dar vita  ad un nuovo gruppo, purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese”.

  Articolo 2

Dopo l’articolo 15 inserire  il seguente:

“Articolo 15 bis (Portavoce dell’Opposizione)  

1. I gruppi parlamentari la maggioranza dei cui iscritti non abbia votato la fiducia al Governo, e che complessivamente rappresentino almeno un quinto del Senato, designano, entro 15 giorni dal voto della fiducia al Governo, il portavoce dell’opposizione.

 

2. Il portavoce dell’opposizione rappresenta i gruppi che hanno votato favorevolmente sulla sua designazione ed esercita oltre le funzioni specificamente previste dal presente Regolamento anche le corrispondenti funzioni riservate ai presidenti dei relativi gruppi parlamentari.

 

3. I rimanenti gruppi di opposizione sono rappresentati dai rispettivi presidenti”.

  Articolo 3

All’articolo 19 (Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventiquattro senatori, in modo da garantire rappresentanza paritaria della maggioranza e dei gruppi di opposizione ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri”.

    Articolo 4

All’articolo 43 (Procedura delle Commissioni in sede referente) aggiungere, in fine, il seguente comma:

 

“8. Qualora sia all’esame un disegno di legge inserito nel calendario dei lavori su richiesta di uno dei gruppi dell’opposizione ai sensi dell’articolo 55, comma 1-bis, terzo periodo, la Commissione non può decidere l’abbinamento con altri disegni di legge, né approvare emendamenti al testo se non vi sia il consenso del primo firmatario del disegno di legge stesso. La relazione per l’Assemblea indica, analiticamente le proposte di modifica che la Commissione ritiene debbano essere apportate al testo. Tali proposte di modifica sono sottoposte al voto dell’Assemblea come emendamenti della Commissione”.

  Articolo 5

All’articolo 48 (Indagini conoscitive), dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. Il Portavoce dell’opposizione può chiedere al Presidente del Senato di autorizzare lo svolgimento di indagini conoscitive nella misura di una indagine l’anno per ciascuna Commissione”.

  Articolo 6

All’articolo 53 (Programma dei lavori), sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all’approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l’intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dall’opposizione e dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Il programma contiene una quota pari a due terzi di argomenti indicati dal Governo. Un sesto degli argomenti è riservato alle indicazioni del Portavoce dell’opposizione ed un sesto è riservato alle agli argomenti indicati dagli altri gruppi”.

  Articolo 7

All’articolo 55 (Calendario dei lavori), dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il calendario riserva una quota pari a due terzi del tempo disponibile agli argomenti indicati dal Governo. Un sesto del tempo è riservato agli argomenti indicati dal portavoce dell’opposizione e un sesto agli argomenti indicati dai gruppi parlamentari. Gli argomenti indicati dal portavoce dell’opposizione e dagli altri gruppi parlamentari di opposizione sono svolti nell’ambito di una seduta ad essi dedicate. Il calendario prevede a tale ultimo fine due sedute al mese, della durata di mezza giornata, da tenersi nei giorni di martedì, mercoledì o giovedì. Il portavoce dell’opposizione può chiedere, una volta al mese, che ad una delle suddette sedute il Governo sia rappresentato dal Presidente del Consiglio”.

  Articolo 8

Dopo l’articolo 55 inserire il seguente:

“Articolo 55- bis (Disegni di legge prioritari del Governo)

 

1. Il Presidente del Consiglio, al momento della presentazione al Senato di un disegno di legge, può comunicare al Presidente del Senato che il disegno di legge riveste carattere prioritario in quanto diretto ad attuare il programma di governo.

 

2. Il Presidente del Senato informa la Conferenza dei Capigruppo la quale assume le conseguenti decisioni per organizzare l’esame del disegno di legge.

 

3. La Commissione permanente competente in sede referente esamina il disegno di legge prioritario con precedenza rispetto agli altri progetti di legge ad essa assegnati. La Commissione conclude l’esame entro venti giorni a decorrere dalla data di assegnazione.

 

4. L’Assemblea conclude l’esame del disegno di legge prioritario entro venti giorni dalla conclusione dell’esame in sede referente. Qualora la relazione sul disegno di legge non sia presentata dalla Commissione nel termine prescritto dal comma 3 del presente articolo, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo.

 

5. Su richiesta del portavoce dell’opposizione i termini di cui ai commi 3 e 4 possono essere modificati fermo restando il termine complessivo per la conclusione dell’esame del disegno di legge da parte del Senato.

 

6. Qualora il disegno di legge prioritario sia presentato dal Governo alla Camera i termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono ridotti alla metà.

 

7. Il programma ed il calendario dei lavori adottati ai sensi degli articoli 53 e 55 devono in ogni caso assicurare che l’esame dei disegni di legge di natura prioritaria presentati dal Governo siano esaminati entro i termini di cui al presente articolo.

 

8. Nel’ambito della programmazione dei tempi di discussione in Assemblea dei disegni di legge prioritari ai gruppi di opposizione deve essere comunque riservata una quota pari a due terzi del tempo disponibile”.

    Articolo 9  

All’articolo 57 (Pubblicità delle sedute), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

“2. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente del Senato. Il Portavoce dell’opposizione può chiedere, una volta al mese, la diretta televisiva di una seduta dell’Assemblea.”

  Articolo 10  

All’articolo 63 (Facoltà di parlare) aggiungere il seguente comma:

 

“2. Il Portavoce dell’opposizione ha sempre la facoltà di prendere la parola subito dopo l’intervento in Assemblea del Presidente del Consiglio”.

    Articolo 11  

All’articolo 100 (Esame degli articoli – Presentazione degli emendamenti), sono apportate le seguenti modificazioni:

 

sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i  seguenti:

 

“4. Gli emendamenti agli emendamenti possono essere presentati fino ad un’ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono e sono subito trasmessi alla Commissione che può chiedere un breve rinvio della votazione.  

 

5. Qualora gli emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla 5° Commissione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente del Senato stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della 5° Commissione.

 

6. La Commissione e il Governo possono, fino a che sia iniziata la votazione dell’articolo o dell’emendamento cui si riferiscono, presentare la riformulazione di emendamenti presentati nei termini. Il Portavoce dell’opposizione può chiedere che l’esame dell’emendamento riformulato avvenga non prima della seduta del giorno successivo a quello di presentazione della riformulazione. Quindici senatori o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono presentare emendamenti a ciascuno di tali emendamenti riformulati anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo emendamento riferito a ciascun emendamento riformulato presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

 

7. Le riformulazioni di cui al comma 6 non possono, qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, essere esaminate prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere”.

 

          b)     il comma 10 è abrogato.

    Articolo 12  

Dopo l’articolo 100 aggiungere il seguente:

  Articolo 100 – bis  

I disegni di legge sono composti da uno o più articoli di contenuto omogeneo.

 

Il Presidente dichiara irricevibili i disegni di legge composti da articoli aventi contenuto eterogeneo.

 

Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti che presentino contenuto eterogeneo o comunque interamente sostituivi di più articoli di un disegno di legge”.

    Articolo 13

All’articolo 102 (Votazione degli articoli e degli emendamenti – Votazione per parti separate) aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Nel corso dell’esame di un disegni di legge prioritari di cui all’articolo 55-bis, dei disegni di legge di conversione dei decreti legge e dei disegni di legge di bilancio, finanziaria e collegati alla manovra di finanza pubblica, il rappresentante del Governo, può chiedere che sia posto per primo in votazione un articolo, un articolo aggiuntivo o un emendamento sul quale abbia espresso parere favorevole. In caso di approvazione da parte dell’Assemblea, i relativi emendamenti si intendono decaduti. In caso di voto contrario dell’Assemblea le votazioni riprendono secondo l’ordine normale”.

    Articolo 14   Dopo l’articolo 130  aggiungere il seguente:  

Art. 130-bis (Commissione per il controllo della finanza pubblica)

 

1. La Commissione per il controllo della finanza pubblica è composta da ventiquattro senatori nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire rappresentanza paritaria della maggioranza e dei gruppi di opposizione.

 

2. La Commissione esercita le funzioni conoscitive ed ispettive in materia di andamenti di finanza pubblica. A tal fine la Commissione procede ad audizioni di membri del Governo, amministratori delle Regioni e degli enti locali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti.

 

3. La Commissione, su iniziativa di almeno sei senatori, può chiedere al Governo la trasmissione di dati ed informazioni relativi agli andamenti finanziari relativi a determinati settori di spesa o alla attuazione di determinate leggi.

 

4. La Commissione esamina le relazioni periodiche in materia di finanza pubblica nonché la Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato. Al termine dell’esame la Commissione può approvare un documento di indirizzo al Governo. In tal caso la Commissione può anche chiedere che il documento sia discusso dall’Assemblea. 

 

5. Qualora analoga Commissione per il controllo della finanza pubblica sia istituita presso la Camera dei deputati, il Presidente della Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le due Commissioni procedano congiuntamente”.

    Articolo 15  

L’articolo 151-bis (Interrogazioni a risposta immediata) è sostituito dal seguente:

 

“1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Una volta al mese, alla seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, interviene il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un senatore per ciascun Gruppo può presentare un’interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite del Portavoce dell’opposizione possono essere presentate sino a tre interrogazioni.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, l’argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri, come definita dall’articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente del Senato.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l’interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti. Nell’ambito di ciascuna seduta, vengono svolte per prime le interrogazioni presentate per il tramite del Portavoce dell’opposizione e dei Presidenti degli altri gruppi di opposizione.

5. Il Presidente del Senato dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dall’articolo 146.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie”.